Pneumatici chiodati: cosa sono e quando si usano

Le gomme chiodate sono ammesse nello stesso periodo di quelle invernali e possono essere utilizzate rispettando le condizioni di esercizio previste dal Ministero dei Trasporti. Durante il periodo invernale, le precipitazioni rendono le strade meno sicure, in quanto acqua e neve pregiudicano l’aderenza del veicolo all’asfalto, la tenuta di strada e la capacità di frenata. Per questo motivo, in Italia vige l’obbligo di equipaggiare auto e moto con le cosiddette “gomme invernali” durante il periodo che va dal 14 novembre al 14 aprile. Questo tipo di pneumatico presenta una serie di caratteristiche tecniche che gli consentono di assicurare standard prestazionali più elevati in termini di sicurezza. In determinate condizioni è possibile montare, il luogo delle gomme da neve standard i pneumatici chiodati, nel rispetto della normativa vigente. Vediamo di seguito tutto quanto c’è da sapere in merito.

Cosa sono le gomme chiodate Com’è facile intuire dal nome stesso, i pneumatici chiodati sono gomme dotate di piccoli chiodi. In sostanza, si tratta di coperture da neve alle quali sono stati aggiunte delle puntine metalliche sporgenti dalla superficie del battistrada. La funzione dei ‘chiodi’ è quella di migliorare ulteriormente la capacità di aderenza del pneumatico al fondo stradale, migliorando la tenuta e la capacità di frenata del veicolo. Questo tipo di pneumatico presenta sia vantaggi che svantaggi. Da un lato, le gomme chiodate sono la soluzione più pratica per chi sa di dover attraversare spesso strade ricoperte di neve; di contro, le catene da neve devono essere montate sulle strade che prevedono quest’obbligo specifico e il loro allestimento rappresenta un’operazione che richiede una certa abilità. D’altro canto, possono essere facilmente tenute a bordo e montate quando ve n’è bisogno.
Pneumatici chiodati legge e normativa di riferimento L’uso delle gomme chiodate venne autorizzato, in via sperimentale, già nel 1966, per mezzo della circolare n. 104/2174/D del 24 febbraio pubblicata dal Ministero dei Trasporti. Con un’altra circolare, la n. 58 del 22 ottobre 1971, l’allora Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile stabiliva le “condizioni di impiego e le caratteristiche dei pneumatici con chiodi di tipo approvato“. Per quanto riguarda la caratteristiche tecniche e strutturali, la circolare stabiliva che: la sporgenza dei chiodi rispetto rispetto alla superficie del pneumatico non deve essere superiore a 1,5 mm; il numero di chiodi per ciascuna ruota deve essere compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160 “a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici“. I veicoli equipaggiati con gomme chiodate possono circolare su strada a patto di rispettare determinate condizioni, ovvero: un limite massimo di velocità, pari a 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h sulle autostrade; applicazione delle bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori; montaggio delle gomme chiodate su tutte le ruote del veicolo e di eventuali rimorchi. I pneumatici chiodati non possono essere montati su veicoli la cui massa complessiva è superiore a 3.5 tonnellate; il periodo dell’anno durante il quale possono essere impiegati va dal 15 novembre al 15 marzo. All’ultimo capo del decreto si legge che “sono previste possibilità di deroghe alle condizioni suddette da parte delle Regioni o delle Prefetture in relazione a particolari esigenze contingenti“.

Pneumatici Chiodati L’uso dei pneumatici chiodati auto nei vari paesi europei In alcuni Stati membri dell’Unione Europea e non solo, l’utilizzo dei pneumatici chiodati è obbligatorio e regolamentato in maniera diversa rispetto a quanto accade in Italia. In Austria, ad esempio, questo tipo di gomme è ammesso dal primo ottobre al 31 maggio; “i veicoli che ne fanno uso” – si legge sul sito ufficiale dell’ACI – “non possono superare i 100 km/h sulle autostrade e gli 80 km/h sulle altre strade“; in aggiunta, la presenza di pneumatici chiodati deve essere segnalata per mezzo di un adesivo da apporre sul retro del veicolo. Più complessa la legislatura in vigore in Norvegia. Il periodo in cui è consentito l’uso delle gomme chiodate e delle catene da neve varia a seconda del luogo di circolazione: nelle regioni meridionali va dal primo novembre alla prima domenica dopo Pasqua; nelle regioni settentrionali (Norland, Troms e Finnmark) va dal 16 ottobre al 30 aprile. Come spiega l’apposita sezione di aci.it, “è possibile utilizzare catene e gomme chiodate anche oltre le date indicate ogni qualvolta le condizioni ambientali e della strada lo richiedano per ottenere una sufficiente aderenza delle gomme“. Dal primo novembre al 7 aprile le città di Oslo e Bergen applicano una tassa sull’uso dei pneumatici chiodati pari a 30 corone norvegesi (NOK), circa 4 euro al cambio, per i veicoli leggeri (meno di 3.5 tonnellate) mentre per quelli pesanti l’imposta è pari al doppio. In Finlandia, i veicoli equipaggiati con gomme chiodate (montate su tutte e quattro le ruote) nel periodo tra il primo novembre e la domenica successiva a quella di Pasqua; le norme locali non prevedono particolari limiti di velocità per i veicoli che montano pneumatici di questo tipo. In altri paesi, quali la Repubblica Ceca, il Portogallo e la Polonia invece, l’utilizzo delle gomme chiodate è vietato (anche per i veicoli provenienti da un paese estero).
Prezzo pneumatici chiodati Per rispettare gli obblighi di legge ed effettuare la sostituzione stagionale delle gomme estive con quelle invernali chiodate è necessario mettere in conto una discreta spesa. Un singolo pneumatico chiodato, infatti, può costare dai 40 agli 80 euro; ciò significa che per un treno completo di coperture si possono spendere tra i 150 ed i 300 circa. Nello stesso range di prezzo rientrano anche le gomme chiodate da moto, particolarmente diffuse per alcune specialità che prevedono anche percorsi fuoristrada, come ad esempio l’enduro.
Sanzioni per uso improprio delle gomme chiodate L’articolo 72 del Codice della Strada individua i dispositivi di equipaggiamento obbligatori per la circolazione dei veicoli. Tra questi vi sono i pneumatici (e, per estensione, anche quelli chiodati); qualora questi non siano omologati, la sanzione prevista consiste nel pagamento di una somma che va da 84 a 335 euro. Secondo quanto disposto dall’articolo 78, invece, l’alterazione delle caratteristiche dei dispositivi di equipaggiamento sopra citati comporta una multa da 419 a 1.682 euro. Qualora i chiodi delle coperture producano rumore eccessivo, è prevista una multa da 41 a 169 euro, secondo le disposizioni dell’articolo 155 del Codice Stradale. Se, invece, danneggiano la segnaletica orizzontale, la multa va da 41 a 168 euro (articolo 15 C.d.S.).

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